SULMONA - "Nel respingere al mittente le accuse ingiuste, infondate e gratuite contenute nel comunicato stampa del 27 novembre scorso, proponiamo loro, invece, di leggere quanto sostenuto da Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Teramo:“La riforma affida alla competenza esclusiva dello Stato molte materie oggi attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni o alla competenza residuale delle Regioni.
Se essa vedrà la luce, lo Stato potrà ergersi a decisore unico delle sorti del turismo, dell'energia, del governo del territorio, dei procedimenti amministrativi, delle infrastrutture strategiche, ecc. Si dirà che per molte materie è così da tempo, dato che lo Stato si è già "appropriato" da anni di alcune materie, che la Costituzione considera come concorrenti; e si aggiungerà pure che, in fondo, è "naturale" che sia così.
Si pensi all'energia. Sebbene la riforma costituzionale del 2001 l'abbia attribuita alla competenza concorrente dello Stato e della Regione, nel 2004 lo Stato ha adottato una legge con cui si è spinto fin nella disciplina di dettaglio.
La Corte costituzionale, che si è trovata a valutare la legittimità di una soluzione di questo tipo, ha salvato dalla "bocciatura" la legge dello Stato, ma ha precisato quanto segue: lo Stato può disciplinare per intero la materia energetica in presenza di interessi di carattere unitario, ma a condizione che alle Regioni sia lasciata la possibilità di esprimersi attraverso lo strumento dell'intesa sulle scelte effettuate a Roma. Nel pensiero della Corte, l'intesa della Regione si configurerebbe, allora, come una misura di compensazione, costituzionalmente necessaria perché finalizzata a porre rimedio alla "perdita" della competenza regionale, dovuta alla decisione dello Stato di attrarre a sé la competenza sulla materia energetica. Ma questa misura cesserebbe di essere costituzionalmente necessaria il giorno in cui la competenza sull'energia fosse assegnata formalmente alla competenza esclusiva dello Stato: non ci sarebbe più alcuna misura di compensazione da garantire per la semplice ragione che la materia energetica non sarebbe più affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.”"
Comitati cittadini per l’ambiente
Se essa vedrà la luce, lo Stato potrà ergersi a decisore unico delle sorti del turismo, dell'energia, del governo del territorio, dei procedimenti amministrativi, delle infrastrutture strategiche, ecc. Si dirà che per molte materie è così da tempo, dato che lo Stato si è già "appropriato" da anni di alcune materie, che la Costituzione considera come concorrenti; e si aggiungerà pure che, in fondo, è "naturale" che sia così.
Si pensi all'energia. Sebbene la riforma costituzionale del 2001 l'abbia attribuita alla competenza concorrente dello Stato e della Regione, nel 2004 lo Stato ha adottato una legge con cui si è spinto fin nella disciplina di dettaglio.
La Corte costituzionale, che si è trovata a valutare la legittimità di una soluzione di questo tipo, ha salvato dalla "bocciatura" la legge dello Stato, ma ha precisato quanto segue: lo Stato può disciplinare per intero la materia energetica in presenza di interessi di carattere unitario, ma a condizione che alle Regioni sia lasciata la possibilità di esprimersi attraverso lo strumento dell'intesa sulle scelte effettuate a Roma. Nel pensiero della Corte, l'intesa della Regione si configurerebbe, allora, come una misura di compensazione, costituzionalmente necessaria perché finalizzata a porre rimedio alla "perdita" della competenza regionale, dovuta alla decisione dello Stato di attrarre a sé la competenza sulla materia energetica. Ma questa misura cesserebbe di essere costituzionalmente necessaria il giorno in cui la competenza sull'energia fosse assegnata formalmente alla competenza esclusiva dello Stato: non ci sarebbe più alcuna misura di compensazione da garantire per la semplice ragione che la materia energetica non sarebbe più affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.”"
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