BRACCO: LEGGE PER AUTO-RECUPERO IMMOBILI DISMESSI

L'AQUILA – Il Consigliere regionale di Sinistra Italiana, Leandro Bracco, ha depositato una proposta di legge finalizzata a procurare un'abitazione di proprietà al maggior numero possibile di cittadini abruzzesi e non che per mancanza di risorse economiche non ne sono in possesso. "Lo strumento attraverso cui perseguire questo fine è l'auto-recupero degli edifici di proprietà pubblica presenti sul territorio della nostra Regione, i quali, per incuria, sono abbandonati, fatiscenti o dismessi - spiega Bracco -".
Secondo l'esponente di Sinistra Italiana l'auto-recupero, attraverso la partecipazione diretta dei futuri proprietari che prendono parte ad alcune fasi del processo di ristrutturazione, offre la possibilità di produrre degli alloggi a un costo accessibile alle categorie meno abbienti, migliora la qualità ambientale dell'area abbandonata o dismessa e soprattutto permette di riutilizzare un patrimonio immobiliare già esistente, senza la necessità di cementificare ulteriori aree della Regione per la realizzazione di nuova edilizia residenziale pubblica. Secondo la proposta di Bracco sarà l'Ente proprietario dell'immobile a farsi carico di tutte le spese necessarie per il recupero e la messa a norma dell'immobile. L'assegnatario avrà invece l'obbligo di contribuire al recupero dell'immobile fornendo la manodopera per l'effettuazione dei lavori previsti e nel caso in cui non abbia le capacità tecniche per effettuarli ha l'obbligo di seguire i corsi di formazione per lo svolgimento dei lavori . I predetti corsi di formazione sono istituiti e organizzati dall'Ente pubblico proprietario dell'immobile da restaurare. Inoltre come assegnatario avrà l'obbligo di corrispondere all'Ente pubblico proprietario dell'immobile un canone mensile di 100,00 euro per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna dell'immobile stesso e di trasferire la propria residenza nell'immobile assegnato entro e non oltre 180 giorni dalla consegna dell'immobile stesso. Dopo 10 anni e dopo aver versato il canone pattuito l'assegnatario avrà il diritto di diventare il legittimo proprietario. "Sono esperienze già validate in altre regioni ed anche in diversi Paesi europei –aggiunge Bracco- Visti gli ottimi risultati mi auguro che con questa legge si riesca a garantire quel "diritto alla casa" che trova il suo fondamento in numerosi atti internazionali nonché all'articolo 47 della Costituzione della Repubblica italiana".


Interventi legislativi finalizzati all’auto-recupero di immobili dismessi, fatiscenti o abbandonati

Art. 1

(Definizione)

1.    Si definisce “auto-recupero” la ristrutturazione di immobili fatiscenti o in disuso di proprietà pubblica effettuata da privati cittadini o da gruppi di privati cittadini raggruppati in forma associativa che, dopo la ristrutturazione degli immobili stessi, ne divengono proprietari esclusivi.

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1.    La Regione Abruzzo, in ossequio alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle altre norme internazionali nonché all’articolo 47 della Costituzione della Repubblica italiana:
a)    riconosce a chiunque, e in particolare alle classi disagiate e meno abbienti, il diritto alla proprietà della casa quale presupposto imprescindibile per l’applicazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
b)    promuove e sostiene tutte le politiche abitative, e tra queste l’auto-recupero come definito all’articolo precedente, destinate a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi più svantaggiate.

Art. 3

(Istituzione registro degli immobili destinati all’auto-recupero)

1.      E’ istituito presso il DPC (Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali) il Registro degli immobili destinati all’auto-recupero.
2.      La Regione Abruzzo, i Comuni e tutti gli altri Enti Pubblici regionali, nessuno escluso, devono individuare, entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutti gli immobili di loro proprietà che siano inutilizzati, fatiscenti o in evidente stato di abbandono.
3.      La Regione Abruzzo, i Comuni e tutti gli altri Enti Pubblici regionali, nessuno escluso, comunicano al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali gli immobili di loro proprietà aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
4.      Il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali provvede a inserire e iscrivere nel Registro degli immobili destinati all’auto-recupero gli immobili individuati nei precedenti commi 2 e 3.
5.      Gli immobili iscritti nel Registro degli immobili destinati all’auto-recupero sono utilizzati per perseguire le finalità della presente legge.

Art. 4

(Individuazione dei lavori da eseguire sugli immobili)

1.      Gli Enti di cui all’articolo 3 devono, unitamente alla comunicazione di cui al comma 3 del precedente articolo, inviare al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali una relazione tecnica, redatta dai propri uffici tecnici, contenente:
a)    un progetto in cui sono elencate tutte le tipologie di lavori, nessuna esclusa, necessarie per il recupero e la messa a norma dell’immobile inserito nel Registro degli immobili destinati all’auto-recupero;
b)    una quantificazione dei costi necessari per l’effettuazione dei lavori di cui alla precedente lettera a).

Art. 5

(Bando di assegnazione degli immobili)

1.      La Giunta regionale emana un bando di gara per l’assegnazione degli immobili iscritti nel Registro di cui all’articolo 3.
2.      Il bando di gara di cui al comma precedente contiene:
a)    i dati catastali dell’immobile necessari all’individuazione dello stesso;
b)    il progetto di cui alla lettera a) del precedente articolo;
c)    la quantificazione dei costi di cui alla lettera b) del precedente articolo;
d)    i requisiti necessari per poter essere ammessi al bando pubblico di cui al presente articolo;
e)    i criteri necessari per l’assegnazione dell’immobile all’avente diritto.
3.      La Giunta regionale, dopo l’effettuazione del bando di gara di cui al precedente comma, assegna gli immobili ai vincitori.

Art. 6

(Spese per i lavori di recupero)

1.    L’Ente proprietario dell’immobile si fa carico di tutte le spese necessarie per il recupero e la messa a norma dell’immobile da recuperare, coordina i lavori e vigila sull’esecuzione degli stessi.
2.    L’assegnatario e i componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare, qualora esistenti e qualora prestino consenso, contribuiscono al recupero dell’immobile a esso assegnato fornendo direttamente la manodopera per l’effettuazione delle seguenti opere:
a)    realizzazione delle tramezzature, rivestimenti, intonaci, pavimentazioni, tinteggiatura, apposizione degli infissi e in generale tutte quelle opere che non riguardano le parti strutturali dell’immobile stesso.
3.    Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare dell’assegnatario i parenti, sia in linea retta che collaterale, fino al secondo grado.

Art. 7

(Obblighi dell’assegnatario)

1.    L’assegnatario ha l’obbligo di:
a)    contribuire al recupero dell’immobile fornendo la manodopera per l’effettuazione dei lavori previsti al comma 2 dell’articolo precedente, in relazione alle proprie capacità fisiche e tecniche in materia;
b)    nel caso in cui l’assegnatario non abbia le capacità tecniche per effettuare i lavori previsti nel comma 2 dell’articolo precedente, ha l’obbligo di seguire i corsi di formazione per lo svolgimento dei lavori suddetti. I predetti corsi di formazione sono istituiti e organizzati dall’Ente pubblico proprietario dell’immobile da restaurare;
c)    di corrispondere all’Ente pubblico proprietario dell’immobile un canone mensile di 100,00 euro per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna dell’immobile stesso;
d)    di trasferire la propria residenza nell’immobile assegnato entro e non oltre 180 giorni dalla consegna
dell’immobile stesso.

Art. 8

(Diritti dell’assegnatario e obblighi dell’Ente proprietario)

1.      L’assegnatario ha il diritto di diventare pieno proprietario dell’immobile assegnato dopo aver regolarmente versato, per la durata prevista, il canone mensile di cui alla lettera c) dell’articolo precedente.
2.      L’Ente proprietario, ad avvenuto integrale pagamento, per la durata prevista, del canone mensile di cui alla lettera c) dell’articolo precedente, ha l’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile all’assegnatario.

Art. 9

(Decadenza dall’assegnazione dell’immobile)

1.    L’assegnatario perde il diritto di assegnazione dell’immobile nel caso in cui:
a)    non ottemperi all’obbligo previsto dalla lettera a) dell’articolo 7;
b)    non frequenti i corsi di formazione previsti dalla lettera b) dell’articolo 7;
c)    non adempia all’obbligo di corrispondere il canone mensile secondo le modalità previste dalla lettera c) dell’articolo 7 rendendosi moroso di almeno quattro mensilità;
d)    non trasferisca la propria residenza nell’immobile assegnato entro il termine previsto dalla d) dell’articolo 7;
e)    ceda il godimento dell’immobile assegnato a terzi;
f)      abbandoni l’immobile per un periodo superiore a quattro mesi.

Art.10

(Disposizioni finanziarie)

1.    In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 2016 la spesa complessiva di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Interventi per l’auto-recupero di immobili”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, Titolo 2, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l’anno 2016, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)    in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie” per euro 100.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato “Interventi per l’auto-recupero di immobili”;

b)    in aumento parte Entrata: Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Categoria 50, Capitolo 11630.2 “Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo”, per euro 100.000,00.
3.    Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento del Titolo 2, Missione 12, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato e iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011.
4.    Gli interventi di cui al presente provvedimento possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).






Interventi legislativi finalizzati all’auto-recupero di immobili dismessi, fatiscenti o abbandonati

RELAZIONE

Presidente, Colleghi

La presente proposta di legge si pone lo scopo di notevolissima importanza di cercare di procurare un’abitazione di proprietà al maggior numero possibile di cittadini abruzzesi e non i quali, purtroppo, per mancanza di risorse economiche non ne posseggano già una.

Lo strumento attraverso cui perseguire questo fine è “l’auto-recupero” degli edifici di proprietà pubblica presenti sul territorio della nostra Regione i quali, per incuria, sono abbandonati, fatiscenti o dismessi. L’auto-recupero, attraverso la partecipazione diretta dei futuri proprietari che prendono parte ad alcune fasi del processo di ristrutturazione, offre la possibilità:

1)    di produrre degli alloggi a un costo accessibile alle categorie meno abbienti;
2)    di migliorare la qualità ambientale dell’area abbandonata o dismessa;
3)    di riutilizzare un patrimonio immobiliare già esistente, senza la necessità di cementificare ulteriori aree della nostra Regione per la realizzazione di nuova edilizia residenziale pubblica.
La prima esperienza di autorecupero risale al 1982 quando, a Bologna, la giunta comunale pubblicò un bando per il recupero di alloggi abbandonati nel centro storico. Più recentemente, a Roma, i movimenti per il diritto alla casa sono riusciti a far approvare la legge regionale n°. 55 sull’auto-recupero del patrimonio immobiliare, cui segue nel 2001 il protocollo d’intesa tra Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture per l’acquisto e la costruzione di alloggi popolari per 1500 famiglie. Altre esperienze di auto-recupero del patrimonio immobiliare pubblico sono in corso in Toscana, Piemonte e da ultimo in Basilicata.
Numerose esperienze di auto-recupero del patrimonio immobiliare pubblico si sono avute in diversi Paesi europei tra cui si ricorda l’esperienza olandese dove il recupero di immobili pubblici abbandonati soprattutto nella zona portuale di Amsterdam è stato il mezzo utilizzato per creare nuovi alloggi (come accaduto al canale Entrepotdokad Amsterdam, dove 82 ex-magazzini marittimi  sono stati ristrutturati e trasformati in alloggi).
Visti gli ottimi risultati ottenuti nei casi sopracitati, si cerca di utilizzare, con questa proposta di legge, l’auto-recupero per rispondere alla richiesta sempre crescente di alloggi proveniente dai nostri concittadini.
Per prima cosa bisogna procedere a individuare in maniera dettagliata quali siano i beni pubblici immobiliari di proprietà degli enti abruzzesi. Questo inventario ci farà capire il tesoro di cui si dispone costituito da scuole dismesse, abitazioni popolari in condizione di non-assegnabilità, patrimonio pubblico degradato, alloggi considerati inadeguati o fuori standard, strutture abbandonate, fatiscenti, inutilizzate o inutilizzabili, beni di enti previdenziali, demaniali, regionali e provinciali, strutture Asl in abbandono, edifici para-pubblici (istituti di beneficenza o ecclesiali in condizioni di obsolescenza), ex-caserme, ecc..
Individuato il patrimonio immobiliare di cui si dispone sarà, poi, necessario valutare quali immobili possano essere recuperati sia dal punto di vista statico che architettonico, individuando le strutture che meglio si prestano a interventi di auto-recupero.
L’auto-recupero, fra l’altro, può essere un modo per garantire quel “diritto alla casa” che trova il suo fondamento in numerosi atti internazionali (Convenzione universale dei Diritti dell’Uomo, nell’articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e nell’articolo 34.3 del Trattato di Lisbona) nonché all’articolo 47 della Costituzione della Repubblica italiana e in numerose sentenze della Corte costituzionale (Sent. n°. 49/1987; n°. 217/1988; n°. 19/1999; n°. 217/1988; n°.  252/1983).

Questo progetto di legge è composto da undici articoli;
-        l’articolo 1 contiene la definizione di auto-recupero;
-        l’articolo 2 stabilisce la finalità e l’oggetto;
-        l’articolo 3 istituisce il Registro degli immobile destinati all’auto-recupero;
-        l’articolo 4 determina i lavori da effettuare sugli immobili;
-        l’articolo 5 istituisce il bando di gara per l’assegnazione degli immobili;
-        l’articolo 6 ripartisce le spese necessarie per i lavori di recupero,
-        l’articolo 7 determina gli obblighi gravanti sull’assegnatario dell’immobile;
-        l’articolo 8 fissa i diritti dell’assegnatario e gli obblighi dell’Ente proprietario dell’immobile;
-        l’articolo 9 fissa i casi in cui l’assegnatario decada dall’assegnazione dell’immobile;
-        l’articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie;
-        l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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